Fano, il sindaco vieta alcolici in vetro dopo la mezzanotte del sabato

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12 gennaio 2012

FANO – Il sindaco di Fano Stefano Aguzzi ha emesso un’ordinanza avente come oggetto “tutela della sicurezza e incolumità delle persone e dei beni pubblici e privati in centro storico”, con la quale vieta al sabato e nei prefestivi la vendita di bevande alcoliche in vetro dopo la mezzanotte in centro storico. Ecco il testo completo:

 

IL SINDACO

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 11/01/2012 immediatamente eseguibile, all’oggetto: Atto d’indirizzo “Divertimento Responsabile”- nella quale si prevede, tra l’altro, la predisposizione di un protocollo d’intesa tra l’Amministrazione comunale ed i gestori degli esercizi pubblici del centro storico e le associazioni di categoria, per l’adozione di iniziative di collaborazione, finalizzate a prevenire e tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico, all’interno e all’esterno dei locali, per la promozione di una campagna di prevenzione all’abuso di alcol e di sostanze stupefacenti e alla sensibilizzazione del divertimento responsabile;

VISTO l’art. 54 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto comunale;

RITENUTO di dare disposizioni per la campagna in oggetto al fine di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica;

ORDINA

1. nei giorni di Sabato e in tutti i giorni prefestivi il divieto assoluto di vendita, somministrazione di bevande alcoliche in contenitori di vetro, negli esercizi siti nel Centro Storico del Comune di Fano, dalle ore 24,00 alle ore 6,00 del giorno successivo, fatta eccezione per l’attività di ristorazione e di servizio al tavolo;

2. nei locali di pubblico spettacolo il divieto di cui al punto 1) decorre dalle ore 23,00;

3. il divieto assoluto di introdurre nel Centro Storico bevande alcoliche, acquistate anche altrove, in qualsiasi tipo di contenitore in particolare in quelli di vetro;

4. il divieto di cui al punto 3) decorre dalle ore 22,00 nei giorni di Sabato e in tutti i giorni prefestivi ;

 

Ai sensi della vigente normativa

IL SINDACO

rammenta :

1) L’inosservanza del divieto su tutto il territorio comunale di vendita e somministrazione di alcolici sopra ordinato, ai sensi dell’art. 7 bis T.U.E.L. 267/2000 – comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di € 500,00.

2) L’inosservanza del divieto di vendita e somministrazione di alcolici ai minori di anni 16 o a persona che appaia affetto da malattia di mente o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di altra infermità, contemplato dall’art. 689 del c.p., comporta l’applicazione della pena dell’arresto fino ad un anno o l’aumento della pena se dal fatto deriva l’ubriachezza.

La presente ordinanza viene inviata per conoscenza, competenza e ottemperanza a:

– Al Prefetto di Pesaro e Urbino – Al Questore di Pesaro e Urbino – Al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Pesaro – Al Comandante Carabinieri di Fano – Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Pesaro – Al Comandante Provinciale Corpo Forestale dello Stato di Pesaro – Al Dirigente Sezione Polizia Stradale di PESARO – Al Comandante Provinciale VV.FF. di PESARO – Al Dirigente del Commissariato P.S. di Fano – Al Comandante Ufficio Marittimo di FANO – Al Direttore Generale A.S.U.R. 3 di Fano- Al Comandante Polizia Municipale di FANO -.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giudiziale al TAR Marche entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notizia (legge 6/12/71 n.1034) oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla data di notifica (DPR. 24/11/71 n. 11999).

IL SINDACO
Aguzzi Stefano

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