di Redazione
2 luglio 2012
FANO – Risparmio idrico e limitazioni per l’utilizzo dell’acqua potabile in tutto il territorio del Comune di Fano. Vista la nota dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale -AATO- n. 1 Marche Nord – Pesaro Urbino – prot. n. 928/2012 del 29/06/2012, con la quale si invitano i Sindaci dei Comuni dell’Ambito ad emettere un’ordinanza sul controllo e limitazione dei consumi idrici, per l’estrema vulnerabilità del circuito di approvvigionamento idropotabile provinciale;
Vista già la nota del Presidente dell’Aset S.p.A. annotata al P.G. di questa Amministrazione con n. 44076 del 28/06/2012 che integralmente in parte si riporta: “Per assicurare un normale approvvigionamento idrico ad uso potabile in tutto il territorio del Comune di Fano, in concomitanza al periodo estivo, che come di consueto comporta un aumento dei consumi dell’acqua prelevata dall’Acquedotto Aziendale, occorre che i consumi di acqua potabile vengano regolamentati. Si propone, di predisporre un’ordinanza Sindacale atta a regolamentare la limitazione dell’uso dell’acqua potabile per finalità non potabili (l’innaffiamento di giardini, orti, lavaggio spiazzi, suolo pubblico, veicoli) in tutto il territorio del Comune di Fano. La medesima ordinanza dovrà prevedere il divieto assoluto di utilizzare acqua proveniente dal civico acquedotto per il riempimento di piscine, cisterne, vasche ornamentali ed altri contenitori per usi diversi da quelli previsti dal vigente regolamento. L’innaffiamento dei giardini privati dovrà essere consentito nei soli giorni di lunedì e giovedì dalle ore 21 alle ore 24.” Ritenuto necessario adottare iniziative improntate ad assoluta urgenza, al fine di evitare un grave pregiudizio agli interessi collettivi; Considerato il carattere di contingibilità e urgenza per preservare la maggiore quantità di risorsa disponibile all’uso umano e alimentare e di ridurre conseguentemente gli emungimenti di acqua potabile dall’acquedotto pubblico per scopi diversi da quelli primari; Visto ilil Vigente Regolamento per la distribuzione dell’acqua potabile, approvato con Deliberazione Aset n. 36 del 29/03/2007 e modificato con deliberazioni Aset n. 118/2008 e n. 61 del 30/06/2009; Visto l’art.98 del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” che prevede che “coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all’eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi”; Visto l’art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”; Vista la Legge n. 689 del 24.11.1981 “Modifiche al sistema penale e sanzionatorio”;
ORDINA
A tutta la cittadinanza e su tutto il territorio comunale, per quanto in premessa citato, con decorrenza immediata e fino a tutto il 30 settembre 2012, il divieto di prelievo e di consumo di acqua derivata dal pubblico acquedotto per:
1. tutti gli usi diversi da quello alimentare domestico e per l’igiene personale; 2. l’irrigazione e annaffiatura di orti, giardini e prati; 3. il lavaggio di aree cortilizie e piazzali; 4. il lavaggio privato di veicoli a motore;
5. il riempimento di piscine, cisterne, vasche ornamentali ed altri contenitori per usi diversi da quelli previsti dal vigente regolamento per la distribuzione dell’acqua potabile.
In deroga al punto 2): è consentita l’annaffiatura dei giardini privati nei soli giorni di lunedì e giovedì dalle ore 21,00 alla ore 24,00.
Ordinanza numero 34 del 02/07/2012 pag. 1 INVITA
Altresì la cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell’acqua al fine di evitare inutili sprechi.
AVVERTE
Che è ritenuta di estrema importanza la collaborazione attiva di tutti i cittadini; Che a carico degli inadempienti è previsto il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma fino ad un massimo di € 516,46 e che saranno imputate in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno luogo. Qualora il pagamento della suddetta sanzione avvenga entro il termine di cui all’art. 16 della legge n. 689 del 1981, si applica quanto previsto in materia di pagamento in misura ridotta.
DISPONE
L’invio della presente ordinanza alla società di gestione del servizio idrico e che siano adottate efficaci misure di controllo, da parte della Polizia Municipale e dalle altre forze dell’ordine, tese a far rispettare l’Ordinanza medesima, nonché a perseguire eventuali prelievi abusivi da fontane pubbliche e da idranti.
TRASMETTE
la presente Ordinanza, al Comitato di Vigilanza sull’uso delle Risorse Idriche, al Prefetto, alla Regione Marche, all’Amministrazione Provinciale, all’AATO, alla Polizia Locale e alle altre forze dell’ordine ai fini della vigilanza sull’osservanza delle disposizioni nella medesima contenute.
Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR competente entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni. Il presente provvedimento viene inviato agli organi di stampa per la necessaria pubblicità e verrà pubblicato all’Albo on-line del Comune di Fano per tutto il tempo di validità dell’ordinanza.
IL SINDACO
Stefano Aguzzi
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