Sala Giochi, ordinanza di Aguzzi sugli orari di chiusura

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6 luglio 2012

FANO – Ecco di seguito l’ordinanza del sindaco Aguzzi sulla determinazione degli orari di apertura e chiusura delle attività di sala gioco, sale biliardo e altri giochi leciti disciplinate dal TULPS”:

VISTA la propria precedente ordinanza n. 21 del 23.03.2011 avente ad oggetto “Determinazione degli orari di apertura e chiusura delle attività di sala giochi, sale biliardo e altri giochi leciti disciplinate dal TULPS”;

Stefano Aguzzi

Stefano Aguzzi, sindaco di Fano

VISTE le richieste di titolari di esercizi di sale gioco situate nella zona mare, i quali chiedono di prolungare l’orario di chiusura nei giorni di venerdì e sabato fino alle ore 3,00;

CONSIDERATO che a seguito della liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali la maggior parte delle attività situate nella zona mare restano aperti fino ed oltre alle ore 3,00;

RITENUTO opportuno per le motivazioni di cui sopra, provvedere all’adozione di una nuova Ordinanza con contestuale revoca della precedente Ordinanza sopra richiamata;

posticipando l’orario di chiusura delle sale gioco fino alle ore 3,00 nei soli giorni di venerdì e sabato nel solo periodo estivo;

VISTO l’art 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) in cui è stabilito che il sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

VISTO l’art. 15 del Regolamento Comunale per l’attività di “Sala gioco” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19.01.2011 con il quale è previsto che l’orario delle sale giochi è stabilito con ordinanza del Sindaco;

RITENUTO necessario stabilire gli orari di apertura e chiusura delle attività di sala gioco, sale biliardo e altri giochi leciti disciplinate dal TULPS in esecuzione alle norme sopra richiamate;

VISTO lo Statuto Comunale;

 

ORDINA

 

Gli esercizi pubblici che svolgono attività di sala gioco, sale biliardo e altri giochi leciti disciplinate dal TULPS, sono obbligati a rispettare i limiti massimi di apertura e le disposizioni sotto riportate:

 

Art. 1 – SALE GIOCHI (art. 3 lett. a del regolamento)

 

(pubblici esercizi dove, dietro il pagamento delle tariffe previste e portate a conoscenza dei frequentatori nelle forme stabilite dalla legge, sono posti a disposizione dei clienti apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità di cui all’art. 110 del TULPS nonché apparecchi automatici da intrattenimento).

 

PERIODO ESTIVO DAL 16 GIUGNO AL 14 SETTEMBRE

 

Orario giornaliero dalla Domenica al Giovedì dalle ore 09.00 alle ore 02,00

VENERDI’ – SABATO e prefestivi: dalle ore 09.00 alle ore 03,00

 

PERIODO INVERNALE 15 SETTEMBRE AL 15 GIUGNO

 

Orario giornaliero: dalle ore 15.00 alle ore 01,00

VENERDI’ – SABATO e giorni prefestivi: dalle ore 15.00 alle ore 02,00

Giorni Festivi dalle ore 09.00 alle ore 01,00

 

PERIODI RELATIVI ALLE SOTTO INDICATE RICORRENZE:

 

– festività natalizie e di fine anno (dal 23 dicembre al 5 gennaio);

– festività pasquali (dal mercoledì precedente la domenica di Pasqua al lunedì successivo);

– altre ricorrenze locali da individuare con specifico provvedimento sindacale;

 

Orario giornaliero: dalle ore 09.00 alle ore 01,00

VENERDI’ – SABATO e giorni prefestivi: dalle ore 09.00 alle ore 02,00

 

L’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione in maniera ben visibile e leggibile dall’esterno del locale destinato all’attività anche durante la chiusura.

 

Art. 2 – SALE GIOCHI IN LOCALI COMUNICANTI

 

Le sale giochi operanti in locali comunicanti con altra attività devono rispettare le disposizioni di cui all’art. 1 indipendentemente dall’orario seguito dalla contigua attività.

 

Art. 3 – SALE GIOCHI NEI CENTRI COMMERCIALI

 

Le sale giochi ubicate nei centri commerciali e prive di ingresso dalla pubblica via (in quanto utilizzatrici dell’ingresso del centro commerciale che immette il pubblico su aree comuni in base ad orari regolamentati) sono tenute ad osservare i limiti di orario di cui al precedente art. 1.

Eventuali orari diversi compatibili con l’orario di apertura del centro commerciale in cui sono inserite le sale giochi, potranno essere autorizzati dal Dirigente del Settore competente su richiesta dell’interessato, entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza.

 

Art. 4 – APPARECCHI INSTALLATI NEI PUBBLICI ESERCIZI (art. 3 lettera f del regolamento)

 

L’orario di utilizzo degli apparecchi installati nei pubblici esercizi e nei locali commerciali coincide con quello di apertura dell’attività prevalente.

 

Art. 5 – SALE BOWLING E SIMILI

 

Le sale bowling e giochi assimilabili devono rispettare le disposizioni di cui all’art. 1.

 

Art. 6 – PARCHI GIOCHI ED ATTIVITA’ SU AREE ESTERNE

 

Orario giornaliero: dalle ore 09.00 alle ore 24,00

VENERDI’ – SABATO e giorni prefestivi: dalle ore 09.00 alle ore 01,00

 

Art. 7 – DISPOSIZIONI SPECIALI

 

Per necessità di tutela della quiete pubblica o altri motivi di pubblico interesse il Sindaco può disporre ulteriori limitazioni all’orario di apertura per esercizi ubicati in particolari zone e per particolari tipologie di attività o di apparecchi da gioco o trattenimento.

 

 

 

 

 

Art. 8 – CHIUSURA SETTIMANALE

 

Il turno di chiusura settimanale delle sale gioco è facoltativo.

L’esercente può però osservare una o più giornate di riposo settimanale, che devono essere pubblicizzate, sia all’interno che all’esterno dell’esercizio nei cartelli indicanti l’orario di apertura e chiusura.

Devono essere garantiti i diritti dei lavoratori dipendenti.

 

Art. 9 – SOSPENSIONE DI ATTIVITA’

 

L’esercente può sospendere l’attività in qualsiasi momento dell’anno.

La sospensione deve essere resa nota al pubblico mediante l’apposizione di un cartello leggibile dall’esterno; qualora la sospensione si protragga per un periodo superiore agli otto giorni, deve esserne data comunicazione al Sindaco entro otto giorni dal primo giorno di sospensione.

 

Art. 10 – SANZIONI

 

Le infrazioni al rispetto delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con le sanzioni previste dal TULPS e richiamate dall’art. 19 del Regolamento Comunale per l’attività di “Sala gioco” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19.01.2011.

 

Art. 11 – NORME FINALI

 

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente

ordinanza.

 

Art. 12 – REVOCA

 

l’Ordinanza n. 21 del 23/03/2012per le motivazioni espresse in premessa.

 

 

 

IL SINDACO

Stefano Aguzzi

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