17 novembre 2012
PESARO – L’ultimo, solo per ordine di tempo, è stato il caso del controverso profilo twitter che richiamava il sindaco di Fano Stefano Aguzzi ma che non era in alcun modo legato al primo cittadino fanese. A Molfetta, qualche tempo fa, un imprenditore ha querelato un suo ex collaboratore per averlo definito “bastardo” su facebook. A Torino un professore ha denunciato uno studente per averlo iscritto al social network a sua insaputa e per avergli attribuito perversioni imbarazzanti. In una scuola superiore di Colle Val d’Elsa una bidella ha chiesto ad otto studenti un risarcimento danni di migliaia di euro per aver creato sul social network un gruppo contro di lei. Social network nel mirino: quando e come è possibile querelare? Di che violazioni stiamo parlando? Cosa si rischia?
Abbiamo chiesto allo studio legale Franceschelli di Pescara di spiegarlo agli utenti di pu24 con parole chiare e comprensibili anche ai non addetti ai lavori. Ricordiamo che il titolare dello studio legale Franceschelli è l’Avv. Massimo Franceschelli, del foro di Pescara, uno dei massimi esperti in Italia di diritto del lavoro giornalistico. All’interno dello studio collaborano l’Avv. Patrizia Franceschelli e l’Avv. Mirko Luciani.
“L’argomento è di stretta attualità – spiega l’avvocato Mirko Luciani – anche in conseguenza del numero crescente di utenti che si avvalgono dei diversi social network presenti in rete e delle segnalazioni di violazioni che subiscono gli utenti stessi”.
Quanto dura, in termini di tempo, quello che un utente scrive su internet?
“In generale, qualunque attività, lecita e non, effettuata su Internet (e di conseguenza anche sui social network) è registrata da un minimo di 3 mesi a un massimo di 2 anni, in base alla legislazione dello Stato di origine del gestore, e l’autore è, generalmente, sempre rintracciabile da parte degli organi di controllo preposti (Polizia Postale, Carabinieri, Guardia di Finanza) e la violazione può essere perseguita d’ufficio da parte dell’Autorità Giudiziaria senza, cioè, che vi sia una denuncia-querela da parte dell’interessato”.
Dette violazioni possono riguardare sia la sfera civile che quella penale? Quali reati possono essere commessi?
“Sì. Prendendo in considerazione l’aspetto penale, diversi reati possono essere commessi; si va dallo scambio di materiale pedopornografico, all’invio di messaggi di propaganda politica, o di incitamento all’odio ed alla discriminazione razziale. Tra i più comuni, si riscontrano la diffamazione (art. 595 c.p.) e la sostituzione di persona (art.494 c.p.).Quest’ultimo, in particolare, riguarda il caso in cui vengono creati “falsi profili”.
Come nel caso, precedentemente ricordato, del professore.
“Proprio come avviene nel mondo reale, infatti, anche in quello virtuale, persone senza scrupoli, spesso organizzati in vere e proprie associazioni a delinquere, carpiscono i dati anagrafici di altri soggetti – dando luogo al cd furto d’identità – al fine di sostituirsi alla vittima nella sottoscrizione di contratti di acquisto di beni (es. autoveicoli) o in quelli di finanziamento, corredati da documenti di identificazione ovviamente falsificati. Oppure, più semplicemente, mediante l’utilizzo di dati personali di altri soggetti, diffondono foto denigratorie, pubblicano notizie false e lesive della reputazione e dell’immagine del soggetto deprededato della sua identità”.
Nel dettaglio?
“E’ chiaro che per integrare il reato di cui all’art. 494 c.p. è necessario il fine di conseguire un vantaggio o recare un danno, ma tali requisiti sono intesi in modo molto ampio, come non comprensivi solamente di vantaggi e/o danni di tipo economico ed è molto facile ravvisarli nei casi concreti. La Cassazione, nel 2007, ha ritenuto che rientra in tale reato il comportamento di chi crea un falso account di posta elettronica, intrattenendo corrispondenze informatiche con altre persone e spacciandosi per persona diversa (quindi come su Facebook)”.
Ma di falsi profili o pagine dedicate, su Fb e twitter, è pieno…
“E’ pur vero, tuttavia, che per integrare il reato di cui all’art. 494 c.p. è necessario il fine di conseguire un vantaggio o recare un danno, tali requisiti sono intesi in modo molto ampio, come non comprensivi solamente di vantaggi e/o danni di tipo economico ed è molto facile ravvisarli nei casi concreti. Da un punto di vista giuridico, in Italia, non esistono norme che prevedono e codificano in reati specifici le condotte commesse su internet e, per questo, con l’ausilio della dottrina e della giurisprudenza vengono prese in prestito fattispecie di reati quali la sostituzione di persona (art. 494 c.p.) ed altre forme previste dal Codice sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003) che vengono in genere applicate per le condotte commesse al di fuori della rete”.
Esistono dei rimedi per tutelarsi?
“I rimedi per tutelarsi da queste spiacevoli eventualità sono molto semplici: segnalare il falso profilo al social network che provvederà a congelarlo e, poi, rivolgersi alla Polizia Postale. Solo dopo si può pensare a un ricorso cautelare d’urgenza per ottenere l’inibitoria del comportamento illecito. Per evitare che accadano cose di questo genere si deve stare bene attenti a selezionare le amicizie e sfruttare le opzioni che il singolo social network mette a disposizione”.
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