di Redazione
21 novembre 2012
PESARO – Con i recuperi di oggi è arrivato anche il responso del giudice sportivo che ha rigettato il ricorso del Celano contro la Sambenedettese convalidando, di fatto, il risultato di 2-1 per la Samb. Il campionato ritrova quindi una classifica definitiva.
Girone F
Astrea-Vis Pesaro 1-1 (16′ st Vicini, 43′ st Di Iorio)
Marino-Civitanovese 1-3 (24′ pt Moretti, 44′ pt Biso, 30′ st Pirro su rigore)
San Cesareo 27
Sambenedettese 24
Maceratese 23
Termoli 22
Ancona 21
Astrea 21
Vis Pesaro 21
Olympia Agnonese 20
Isernia 18
Amiternina 18
Jesina 17
Fidene 12
Renato Curi Angolana 11
Civitanovese 11
Celano Marsica 8
Recanatese 8
San Nicolò 6
Città di Marino 3
Ricordiamo che la Vis domenica sarà impegnata sul campo dell’Olympia Agnonese. Tra i biancorossi sono stati squalificati per un turno Dominici e Cremona, mentre la squadra di casa dovrà fare a meno di Mattia Pellegrino.
Ecco il comunicato integrale per Celano-Samb
Il Giudice Sportivo,
– letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società Celano Marsica con cui si chiede che alla società Sambenedettese sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara o, in subordine la ripetizione della stessa a causa del comportamento dei tifosi ospiti che avrebbe influito sul regolare svolgimento della stessa. In particolare la reclamante assume che il comportamento dei predetti sostenitori, resisi responsabili del lancio di oggetti che colpivano un A.A. e di atteggiamenti intimidatori nei confronti della Terna Arbitrale, avrebbe di fatto costretto l’Arbitro, al 38º del secondo tempo, dopo 7 minuti di interruzione, a proseguire la gara solo formalmente per evitare “ulteriori tafferugli e possibili conseguenze per la incolumità della Terna Arbitrale”. Pertanto la reclamante ritiene che sia l’Arbitro che il suo Assistente non fosserò più nelle condizioni fisiche e psicologiche per poter dirigere ancora l’incontro;
OSSERVA
Il reclamo è infondato e pertanto deve essere rigettato.
La tesi sostenuta dalla reclamante è contraddetta dallo stesso Direttore di gara, il quale, nonostante gli spiacevoli episodi provocati dai sostenitori della società ospitante, ha riferito, nel referto di gara, che la gara si era svolta regolarmente (” terminato il lancio di oggetti riprendo la gara e la stessa termina regolarmente”).
Pertanto, poichè il referto di gara gode di fede privilegiata è da concludere nel senso che i fatti descritti dalla reclamante non abbiano influito sul regolare svolgimento della gara ed in particolare sulla direzione della stessa;
PQM
delibera:
1) di respingere il reclamo
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col punteggio Celano – Sambenedettese 1-2
3) di addebitare sul conto della società Celano Marsica la tassa di reclamo.
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