Novità nella certificazione energetica degli edifici, intervento della Confesercenti

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17 giugno 2013

PESARO – L’art. 6 del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 pubblicato sulla G.U. n. 130 del 5 giugno 2013 ed in vigore dallo stesso giorno della pubblicazione sostituisce integralmente l’art. 6 del D. Legislativo 19 agosto 2005 n.192. Il nuovo art. 6 al comma 8 prevede l’obbligo di riportare negli annunci di vendita o di locazione veicolati tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio o globale dell’edificio e la classe energetica corrispondente.

Il successivo art. 12 del decreto legge sostituisce l’art. 15 del vecchio D. Leg.vo 192/2005.

Il nuovo testo, al comma 10, prevede la sanzione amministrativa da 500 a 3000 euro per il responsabile dell’annuncio che viola l’obbligo di cui all’art. 6 sopra descritto.

Responsabile dell’annuncio deve ritenersi l’agente immobiliare che pubblica l’annuncio con i propri strumenti promozionali.

La novità consiste nel fatto che la nuova normativa nel riproporre un obbligo già esistente (quello indicare negli annunci l’indice di prestazione energetica e la classe energetica), ora prevede direttamente una pesante sanzione amministrativa che prima era rimessa alla volontà delle singole regioni e che nelle Marche non era stata prevista.

Essendo il decreto legge già in vigore ed in attesa della sua conversione in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, si invitano gli agenti immobiliari ad osservare la nuova normativa ed informare adeguatamente la propria clientela.

Nel frattempo, abbiamo sollecitato un approfondimento della normativa in ordine alla sua effettiva applicabilità ed alle sue conseguenze.

 

IL presidente provinciale ANAMA Confesercenti Andrea Falconi

IL direttore provinciale Confesercenti Roberto Borgiani

 

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